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S T A T U T O

della

'' COMUNITÀ ELLENICA DELL' EMILIA ROMAGNA ''



adeguato alle disposizioni in vigore in materia di associazioni con delibera dell'Assemblea del 14 Gennaio 2018

 

 

Art.1 DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE


È costituita l’associazione di promozione sociale “Comunità Ellenica dell’Emilia Romagna”, apartitica e apolitica, con durata illimitata e senza scopo di lucro, ai sensi della Legge 7 Dicembre 2000 n. 383, regolata a norma del Titolo II Capo III del Codice Civile nonché dal presente Statuto.
L’associazione ha la propria sede legale nel Comune di Castenaso (BO). Ogni modifica dell’indirizzo della sede legale all’interno del suindicato Comune non costituisce modifica del presente Statuto.
L’associazione, nel perseguire la propria attività istituzionale, può aprire sedi secondarie su tutto il territorio della Regione Emilia Romagna.


Art.2 SCOPO


L’Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è apartitica e apolitica ed è costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.
Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla Legge 383/2000.
L’Associazione ha come scopo istituzionale quello di promuovere la solidarietà tra i suoi membri e, a tal fine, intende promuovere iniziative protese a:
- Conservare, diffondere e valorizzare tra i suoi membri la cultura ellenica , i suoi valori, gli usi ed i costumi, nonché la diffusione e il perfezionamento della lingua greca;
- Creare le condizioni perché i propri associati possano conservare, manifestare liberamente le loro convinzioni religiose e soddisfare la loro esigenza di culto;
- Promuovere e sostenere gli antichissimi legami tra il popolo greco ed il popolo italiano e tra le loro culture;
che cercherà di perseguire svolgendo le seguenti attività:
- Promuovere ed avviare progetti, studi, ricerche, ed attività pratiche volte a consentire una più solida ed appagante relazione interculturale tra il popolo greco e il popolo italiano;
- Promuovere attività di formazione e perfezionamento della lingua greca, dei balli, degli usi e costumi greci in genere;
- Realizzare e curare spazi informativi, multimediali di socializzazione;
- Promuovere attività culturali, ricreative e di svago che permettano di migliorare, la qualità di vita personale e sociale degli aderenti, nonché la cura e la valorizzazione dei rapporti umani solidali;
- Partecipazione a fiere, sagre , altri eventi e manifestazioni in genere, ove in via del tutto occasionale e temporaneo potrà anche organizzare un servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- Organizzare attività turistiche e ricettive per i propri associati;- Sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all’estero, iniziative intese a promuovere e a sviluppare principi di solidarismo e valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell’associazionismo;
- Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.
Per la realizzazione delle attività istituzionali l’associazione potrà inoltre stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, i Comuni ed altri Enti Pubblici.


Art.3 DURATA


La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta anticipatamente soltanto mediante delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati.


Art.4 DOMANDA DI AMMISSIONE


L’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che si riserva in ogni caso il diritto di accettazione di ogni singola domanda di ammissione nell’associazione e provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. L’iscrizione non può essere effettuata nel periodo compreso tra la data di convocazione dell’Assemblea e la data di adunanza dell’Assemblea stessa.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato.
Per il perfezionamento dell’adesione, se deliberato dal Consiglio Direttivo, oltre la quota associativa al socio potrà essere richiesto “una – tantum” un contributo di iscrizione.
Contro l’eventuale sospensione o diniego di ammissione è possibile proporre appello all’Assemblea degli Associati.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
- Soci Fondatori: i cittadini greci, residenti nella Regione Emilia Romagna, che hanno costituito l’Associazione.
- Soci Ordinari: i cittadini greci, nonché i componenti dello stato di famiglia dei medesimi, residenti nella regione Emilia Romagna, che richiedono di associarsi dietro l’impegno di pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Soci Sostenitori: coloro che, oltre al versamento della quota associativa, si impegnano al sostentamento finanziario dell’associazione.
- Soci benemeriti/onorari: coloro che si sono distinti nello sviluppo dell’associazione.

Art.5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI


Tutti gli associati, a prescindere dalla loro qualifica, sono sempre tenuti al rispetto di quanto prescritto nell’atto costitutivo e nello Statuto dell’associazione, avendo, ciascuno nell’ambito della medesima categoria, pari diritti e doveri.
Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, di elettorato attivo e passivo, di ricoprire cariche sociali, nonché di frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità meglio infra specificate.
La partecipazione di ogni socio alla vita associativa non è temporanea.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati.
In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.


Art.6 DECADENZA DEI SOCI


I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
- Dimissione volontaria;
- Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla data di scadenza della quota associativa annuale;
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli od incompatibili con gli scopi dell’Associazione, entro e fuori di essa, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- Scioglimento dell’Associazione.
Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria degli associati; detto provvedimento rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Il decesso del socio non conferisce ai suoi eredi alcun diritto successorio nell’ambito associativo.


Art.7 ORGANI


Gli Organi sociali sono:
- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il vice presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Le cariche sociali, come qualsiasi attività prestata dagli associati in favore dell’Associazione, sono gratuite.
E’ dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione alla carica, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.


Art.8 FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA


L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati che all’atto della richiesta siano in regola con il pagamento delle quote associative.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o, in caso di assenza doppia, dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, tre scrutatori. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
L'Assemblea che ha per ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali, fissa la data delle operazioni elettorali nominando i Presidenti di seggio, nell'eventualità di più seggi, ed gli eventuali scrutatori. Ai Presidenti di seggio ed agli scrutatori viene assegnato il compito di preparare seduta stante la lista dei candidati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Con l'approvazione della lista dei candidati si dichiarano aperte le operazioni elettorali. In ogni città dell'Emilia-Romagna con più di 50 (cinquanta) soci residenti aventi diritto di voto, l'Assemblea può decidere l'apertura di un seggio elettorale indicandone la sede. Le operazioni elettorali avranno comunque luogo nella stessa data e ora per tutti seggi.
Ogni socio dell’associazione ha diritto in assemblea ad esprimere un solo voto di cui all’art.2532 c.2 del codice civile.
Nelle elezioni delle cariche elettive i soci aventi diritto possono esprimere fino a 5 (cinque) preferenze di nominativi.
Il Presidente e gli eventuali Presidenti di seggio, nei loro rispettivi seggi, dirigono e regolano le discussioni e stabiliscono le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario, e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Alla fine delle votazioni le urne vengono sigillate e portate alla sede dell’Associazione dove in presenza di tutti i presidenti e scrutatori dei seggi vengono aperte ed eseguite le operazioni di scrutinio. Presiede le operazioni il Presidente dell’Assemblea che ha indetto le elezioni. A scrutini terminati e firmati i relativi verbali da tutti, il Presidente dell'Assemblea annuncia i risultati e dichiara concluse le operazioni elettorali.

Art.9 DIRITTI DI PARTECIPAZIONE


Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. I soci sostenitori e benemeriti possono prendere parte alle Assemblee come osservatori esterni ai lavori.
Ogni socio fondatore od ordinario può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato appartenente alla medesima categoria.


Art.10 ASSEMBLEA ORDINARIA


La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o qualsiasi altro strumento idoneo.
Nella convocazione devono essere indicati il giorno della prima e della seconda convocazione, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio- rendiconto economico finanziario patrimoniale- consuntivo e preventivo.
Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.8.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero di soci aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega.
Le delibere, sia in prima che seconda convocazione, vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.


Art.11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA


L’Assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o qualsiasi altro strumento idoneo. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza della prima e seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di più della metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- scioglimento anticipato dell’associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio.
Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.

Art.12 CONSIGLIO DIRETTIVO


Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 9 (nove) a 13 (tredici) componenti: il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e i Consiglieri eletti dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto l’Assemblea, nomina al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un solo voto e non è delegabile; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Il Consigliere impossibilitato a presenziare una riunione del Consiglio Direttivo è tenuto a dare preventiva comunicazione scritta. All’apertura della seduta i componenti del Consiglio Direttivo presenti decideranno se l’assenza del Consigliere è da ritenersi giustificata oppure no. Nell’ipotesi in cui l’assenza sia ritenuta non giustificata il Consiglio è tenuto a dare comunicazione al Consigliere interessato.
Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato per n. 4 (quattro) sedute decade automaticamente dalla carica ed al suo posto viene cooptato il primo dei non eletti.


Art.13 DIMISSIONI


Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio medesimo con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto.
Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.
Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata entro quindici giorni l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, la quale dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.
Fino alla sua nuova costituzione il Consiglio Direttivo dimissionario resterà in carica limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione.


Art.14 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno un volta ogni tre mesi od ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Art.15 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- delineare l’indirizzo dell’attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- stabilire l’ammontare delle quote di associazione annuale;
- stabilire l’ammontare della quota di iscrizione del socio, da versare una tantum;
- redigere la bozza del bilancio rendiconto economico-finanziario - patrimoniale - consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- convocare l’Assemblea degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci;
- eleggere in caso di necessità il Comitato Esecutivo;
- nomina il Consiglio dei Probiviri, se richiesto dall’Assemblea degli associati.
Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


Art.16 IL PRESIDENTE


Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e alle spese. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie particolari.

Art.17 IL VICEPRESIDENTE


Il Vice-presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell’Assemblea elettiva, da tenersi entro 30 giorni.


Art.18 IL SEGRETARIO


Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; ha in consegna i libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti dell’associazione; ne tiene gli albi; redige i verbali delle Assemblee degli associati e del Consiglio Direttivo.


Art.19 TESORIERE


Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
E’ il responsabile dei fondi dell’associazione e cura altresì la riscossione dei contributi annuali, nonché i pagamenti di volta in volta autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art.20 IL COMITATO ESECUTIVO


Su proposta del Presidente, in caso di necessità, il Consiglio Direttivo può eleggere nel suo seno un Comitato Esecutivo composto da quattro membri.
Ogni membro del Comitato Esecutivo viene posto a capo di un settore di lavoro di cui si rende responsabile in seno al Consiglio Direttivo.
Spetta al Comitato Esecutivo attuare sul piano operativo le decisioni e gli orientamenti del Consiglio Direttivo.


Art.21 REVISORE CONTABILE


L’Assemblea dei soci, per propria scelta volontaria o perché previsto dalla Legge, può decidere a maggioranza che il controllo legale e contabile sia affidato ad un revisore unico.
Il revisore contabile, qualora nominato, assisterà alle riunioni del Consiglio Direttivo e vigilerà sull'amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza del presente Statuto.
Il Revisore contabile rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.


Art.22 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Il Collegio dei Probiviri è costituito su espressa richiesta dell’Assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi che durano in carica 4 (quattro) anni, sono nominati dal Consiglio Direttivo al di fuori del proprio seno, può essere nominato al momento. Giudica le vertenze di secondo grado, sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci nelle quali si sia già espresso il Consiglio Direttivo. Il termine per ricorrere al Collegio è di 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo. Decide, inoltre, in unica istanza in ordine all’interpretazione dello Statuto, nonché sui conflitti di competenza fra gli organi dell’Associazione. Si riunisce anche su richiesta di almeno uno dei soci interessati alla vertenza, oppure su richiesta di un componente del Consiglio Direttivo. Decide, a maggioranza, dopo aver udito le parti.


Art.23 IL RENDICONTO FINANZIARIO


Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall’Assemblea entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario e deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.


Art.24 ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO


L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.


Art.25 PATRIMONIO


I mezzi finanziari sono costituiti:
- Dalle quote associative, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo;
- Dalle quote di iscrizione dei soci, da versare una tantum, il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo;
- Dai contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e terzi, Enti pubblici e privati;
- Da eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- Da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione aventi anche natura commerciale;
- Da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dal presente statuto;
- Da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Da proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Da ogni altro tipo di entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.


Art.26 FONDO COMUNE


Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. L’Associazione potrà stipulare convenzioni e/o collaborare con Enti, Organismi, Associazioni pubbliche o private, che perseguano analoghi fini istituzionali.


Art.27 ALBO SOCI BENEMERITI, SOSTENITORI E ONORARI


Sono istituiti i seguenti Albi:
- Albo dei Soci Sostenitori;
- Albo dei Soci benemeriti;
- Albo dei soci onorari.
Albo dei soci Sostenitori possono essere iscritti su delibera del Consiglio Direttivo, le persone di qualunque nazionalità che ne fanno richiesta e si impegnano al sostentamento finanziario dell’Associazione.
All'Albo dei soci benemeriti possono essere iscritti, su delibera assembleare e su proposta motivata del Consiglio Direttivo le persone, di qualunque nazionalità, che si siano distinte con la loro iniziativa a favore dell’Associazione.
All'Albo dei soci Onorari possono essere iscritti su delibera assembleare e su proposta del Consiglio Direttivo, le personalità di origine Greca o di altra nazionalità che si siano particolarmente distinte nel campo della cultura e delle scienze.
I soci Sostenitori, i soci Benemeriti ed i Soci Onorari non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.


Art.28 SCIOGLIMENTO


Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto; la deliberazione di scioglimento viene assunta con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci aventi diritto di voto presenti in Assemblea.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione con finalità analoghe, e comunque a fini di Pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, c.190, della L.23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art.29 NORMA DI RINVIO


Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni del Codice Civile, la Legge n.383 del 7 Dicembre del 2000 e loro successive modifiche.